CANONICI REGOLARI I. C.

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COSTITUZIONI
I. PREMESSA


1. I Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione sono una Congregazione dell’Ordine canonicale, a voti solenni , non esente, i cui membri sono destinati al servizio pastorale delle diocesi, sotto una duplice giurisdizione: quella pastorale del Vescovo, quella religiosa del proprio Superiore.
Essi fanno parte della Confederazione dei Canonici Regolari di Sant’Agostino in virtù del decreto della Congregazione dei Religiosi del 2 luglio 1961 (Prot. n. 967/61).
Si ispirano alla Regola di Sant’Agostino come tutto l’Ordine canonicale.
Sottoscrivono senza restrizione la « Dichiarazione del Consiglio primaziale sulla Vita Canonicale » del 4 maggio 1969.
Prestano filiale fedeltà allo spirito di Dom Adrien Gréa   (1828-1917) il quale, nel suo intento di restaurare la vita canonicale nel corso del XIX  secolo, ne è fondatore e padre.


II. LA VITA COMUNE

« Ciò che costituisce il mistero della Chiesa è la vera e reale estensione e comunicazione della società divina e delle relazioni esistenti in essa.
La Chiesa è l’umanità che il Figlio ha abbracciato ed assunto e da Lui resa partecipe della comunione del Padre e del Figlio, (ove c’è unità e diversità) e da essa trasformata, penetrata e avvolta ».
(D.Gréa, L’Eglise, pp. 34-35.)

« Noi dobbiamo amarci come si amano i santi in cielo; noi dobbiamo nutrire gli uni gli altri lo stesso amore che nutriamo per Cristo, che abita in ciascuno di noi. La carità che ci unisce deve essere la stessa carità che unisce il Padre e il Figlio, cioè lo Spirito Santo. L’affetto che ci unisce è lo Spirito Santo che è stato effuso nelle nostre anime ».
    (D.Gréa, Conf. 9.11.1894, in VP, p. 83.)

2. Fondati sulla grazia battesimale che, inserendoci in Cristo, ci ha uniti a tutti i nostri fratelli e desiderosi di prendere come modello la comunione d’amore della SS. Trinità, quale segno profetico della vita di carità che ci unirà tutti nel cielo, noi ci sforziamo di realizzare con i nostri fratelli un’autentica comunione di vita.

3. La nostra professione religiosa CRIC, irradiazione della nostra vita battesimale, ci porta ad abbracciare la vita comune totale.
È vivendo tale vita comune che ciascuno di noi è in cammino verso Dio e si santifica con i suoi fratelli.
(Can. 573)

4. Ciascuno apporta alla Comunità i beni spirituali, intellettuali e materiali ricevuti dal Signore, perché siano a vantaggio di tutti.
Ma, poiché la vita di carità raggiungerà la perfezione solo in cielo, ciascuno apporta anche le proprie debolezze ed imperfezioni, che dovranno essere superate in un clima di comprensione e di mutuo sostegno.
(cfr. RSA, I)
5.  Ogni ostinato atteggiamento di egoismo, di risentimento, di gelosia nuoce gravemente alla vita comune: « la carità è paziente, benigna, ... non si adira... » (1 Cor 13, 4-7).
Portando le preoccupazioni gli uni degli altri — e con maggiore sollecitudine quelle dei nostri fratelli malati, anziani o più deboli —, rallegrandoci per i successi altrui e soffrendo per i loro insuccessi, sentendoci responsabili ciascuno del lavoro di tutti, noi troveremo nella vita comune quella vera gioia di cui abbiamo bisogno per la nostra piena realizzazione.
(cfr. Gal 6, 2; Rom 12, 15; Sal 132 (133))

6.  La vita di comunità esige la presenza dei suoi componenti, che si concretizza nella comunione di abitazione, di lavoro, di beni (cfr. voto e virtù di povertà) e di responsabilità. Essa trova la sua sorgente e la sua più perfetta espressione nella Eucarestia e nella preghiera comune, specialmente nella Liturgia delle Ore, che crea e manifesta l’unione dei cuori.
    (cfr. At 2, 42-46; 4, 32)

7.  Segno visibile della vita di comunità è la partecipazione agli « acta communia » — pasti consumati nell’amicizia, ricreazioni, ecc. —, in modo del tutto speciale al “Capitolo”, inteso come « revisione di vita », aiuto vicendevole e scambio fraterno di opinioni, su argomenti di ordine spirituale, intellettuale e pastorale...
    (cfr. DVC, 39; RSA, V)

8.  Il silenzio stesso sarà di aiuto alla nostra vita comune: esso non è un privarsi di relazioni umane, ma è condizione indispensabile per sentirci più vicini a Dio e ai fratelli e per interiorizzare più profondamente i vari avvenimenti.
Dunque in ogni casa della comunità vi siano tempi e luoghi riservati, tenendo conto della sua funzione, delle forme di ministero, del numero, ecc. I visitatori saranno invitati a rispettarne la riservatezza. Si useranno sempre con discrezione ed equilibrio i necessari mezzi di comunicazione sociale.
    (Can. 666)

9. “Ricordiamoci che la nostra famiglia non è solamente terrena, ma celeste a somiglianza della Chiesa che è trionfante nel cielo e peregrinante sulla terra e tuttavia forma una sola Chiesa.
I fratelli defunti appartengono sempre alla nostra comunità”.
(D. Gréa, Conf. nov. 1893; in VP, p. 60)

10.  La vita comune, vissuta in questa prospettiva, è di aiuto alla nostra fragilità e ci permette di realizzare in maniera più generosa la nostra donazione al Signore attraverso i voti (cfr. più in  particolare il voto del celibato consacrato).
(cfr. PC, 12; DVC, 31)

11.  La carità vissuta in comunità avrà una irradiazione anche nei nostri rapporti con altre persone, nelle opere di apostolato e nel ministero pastorale.
Nello stesso tempo essa è testimonianza di un cristianesimo vissuto e garanzia di frutti più abbondanti.
(cfr. PC, 15; OT, 9)

12.  Il Superiore, con un atteggiamento delicato e paziente, avrà premura di accompagnare la comunità nella carità e nel rispetto della personalità di ciascuno.
Farà sì che la pluralità delle qualità personali contribuisca al bene ed al progresso di tutti.
Ogni confratello, a sua volta, accrescerà questo clima fraterno con il rispetto dovuto e obbedienza filiale.
(cfr. C  34-43)

III. LA CASTITÀ

« La santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici consigli che il Signore nel Vangelo propone all’osservanza dei suoi discepoli. Tra essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. Mt 19, 11; 1 Cor 7, 7), perché più facilmente con cuore indiviso (cfr. 1 Cor 7, 32-34) si consacrino solo a Dio nella verginità o nel celibato. Questa continenza perfetta per il Regno dei Cieli è sempre stata tenuta in singolare onore dalla Chiesa, quale segno e stimolo della  carità e speciale sorgente di spirituale fecondità nel mondo ».
(LG 42)

13.  Consideriamo il nostro celibato consacrato un elemento essenziale della vita religiosa. Esso viene accolto e vissuto da noi non come una legge imposta, ma come una scelta assolutamente libera.

14.  Il celibato consacrato che noi professiamo è « prima di tutto opera della grazia divina » e personale risposta ad una chiamata. Noi l’abbiamo accettato il giorno della nostra professione, come una proposta alla nostra libertà, donandoci totalmente a Dio, corpo e anima, per il Regno dei Cieli.
(cfr. PC, 12; SAV, 41; Mt 19, 12)

15.  Come la vita matrimoniale testimonia la bontà dell’ordine naturale e dei valori umani, così il nostro celibato testimonia che questi valori, per quanto buoni, non costituiscono tuttavia i valori ultimi ed assoluti nell’ordine della Redenzione. Tutto, però, deve ricapitolarsi nel Cristo risorto e glorioso.
Il religioso con il voto di castità si impegna alla continenza perfetta nel celibato che è segno e anticipazione della vita futura ed eterna.
(cfr. PO, 16; D. Gréa, L’Eglise, p. 449; Can. 599)

16.  La castità, radicata nella grazia battesimale e frutto della presenza dello Spirito Santo nel cristiano,  porta il sigillo della morte e resurrezione di Cristo. Aiuta il religioso a rendere maggiormente fruttuoso il proprio battesimo suscitando un dinamismo interiore, così che il Padre e il Cristo costituiscono il centro della sua vita.
(cfr. SAV, 30)

17.  Simile a fragile pianticella, la virtù della castità deve essere, continuamente ma soprattutto all’inizio, protetta e custodita mediante la frequenza dei sacramenti, la prudenza e l'umiltà, la « conversione » quotidiana, l'accettazione della Croce, la preghiera, la devozione alla Vergine Maria; come anche mediante l'aiuto reciproco nello spirito della Regola di Sant’Agostino, l'apertura attenta agli altri (« oblatività »), il riposo e la distensione necessaria all’equilibrio della persona.
Il consacrato crescendo e fortificandosi in questo dinamismo interiore ritorna al mondo arricchendolo di un dono totalmente libero da limiti umani.
(cfr. SAV, 31, 4 e ss; C, 3-12; 1 Cor 7, 32 ss.)

18.  « Dio ama chi dona con gioia » (2 Cor 9, 7). Il nostro celibato consacrato non sarà dunque motivo di tristezza e di ripiegamento su se stessi. Sarà ancor meno causa di aggressività, di disprezzo degli altri o di sentimento di superiorità. Il clima fraterno della comunità, suscitato dalla nostra vita di castità, ci permetterà di crescere nella gioia che elimina ogni impressione di inferiorità o di frustrazione.

19.  Dio che « ha fatto il nostro cuore per amare » non ci vieta di aprirci all’amicizia e agli affetti umani: genitori, familiari, parenti,  amici. Questi occuperanno uno spazio importante nella vita, senza intaccare la nostra libertà interiore e apostolica.

IV. LA POVERTÀ
« Facciamo in modo che la nostra povertà non sia una povertà puramente affettiva, ma effettiva. Sarebbe veramente troppo comodo, che pur non possedendo niente personalmente, senza lavorare noi ci trovassimo in quel benessere, che la gente normalmente non si può concedere».
(D. Gréa, Conf. a St Antoine in VP, n. 19, p. 152)

20.  Ad imitazione di Cristo, che « da ricco che era, si è fatto povero per noi » (2 Cor 8, 9), ci impegniamo gioiosamente in una vita povera e distaccata, espressione di libertà di fronte ai beni temporali e di sicura speranza nei beni della città celeste.
(Can. 600)
(cfr. PC, 13; PO, 17; 2 Cor 9, 7; 1 Cor 7, 31; Mt 6, 20; LG, 44)

21.  In questo siamo illuminati dall’esempio degli Apostoli e delle prime comunità cristiane. A questo Sant’Agostino si riferiva presentando la povertà come uno degli elementi essenziali per la vita dei suoi chierici. Noi ci rifacciamo, inoltre,  alla tradizione canonicale che ha voluto far rivivere questa « vita apostolica » nel clero pastorale.
(cfr. Mt. 19, 27; At 2, 42-47; PO, 17; RSA, I; SSA 355, 1-2)

22.  L’espressione tradizionale « voto di povertà » non significa    che tendiamo all’indigenza e alla miseria, ma che rinunciamo al libero uso dei beni e mettiamo in comune tutto ciò che percepiamo in qualunque modo.
(Can. 668 § 3)
(cfr. D 54, 55b, 59, 60)

23.  In un mondo sempre più esigente di autenticità, la nostra povertà vuol essere una testimonianza concreta di distacco dai beni e di generosa apertura agli altri, condividendo le difficoltà e la vita semplice dei nostri fratelli.
(cfr. ES, 2ª parte, 23; PC, 13)

24.  Per la vera povertà religiosa non è sufficiente solo dipendere dai Superiori nell’uso dei beni, ma si esige un distacco « effettivo e in spirito ». Si diviene consapevoli di una tale esigenza attraverso una continua conversione interiore e un abbandono filiale nelle mani del Padre. « Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste » (Mt 5, 48) (La virtù di povertà che va al di là della legge).
(cfr. PC, 13)

25.  A fondamento della povertà si trovano un profondo atteggiamento di umiltà e di semplicità, il riconoscimento gioioso della nostra dipendenza da Dio e il bisogno incessante del suo aiuto: « Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli » (Mt 5, 3).
È da sottolineare che il povero, nel senso evangelico della parola, è il ricco per eccellenza.

26.  Espressione necessaria della nostra povertà è il lavoro: questo ci mette in comunione con tutti i nostri fratelli nel mondo e ci permette di provvedere al nostro sostentamento, alle opere della comunità locale e della Congregazione, come anche alle necessità della Chiesa e del mondo.
(Can. 640)
(cfr. DVC, 34-35; PP; PC, 13)

27.  Tale vita di lavoro, tale disponibilità verso i più poveri ci porteranno ad evitare nelle nostre case « quanto potrebbe avere anche una semplice parvenza di lusso, ogni guadagno immoderato e ogni accumulo di beni ».
(cfr. PC, 13)

28.  La condivisione fraterna dei beni comuni è motivo di gioia per coloro il cui lavoro è remunerato; ma anche gli altri non devono sentirsi da meno, in quanto le loro capacità, le attività svolte, i loro meriti e le loro sofferenze sono sempre una ricchezza a favore di tutta la Comunità. Costoro dunque non devono considerarsi inutili o di peso.
(cfr. RSA, I)

29.  Pur protesi verso i beni eterni non dobbiamo considerarci come « estranei agli uomini » e indifferenti ai problemi di quaggiù; ci preoccupiamo di amministrare saggiamente i beni di cui disponiamo e siamo particolarmente sensibili agli obblighi di giustizia verso le persone e la società.
(cfr. LG, 46; AA, 8)

30.  La nostra povertà, che non equivale a miseria né ad avarizia, porta a stabilire un più ampio senso di responsabilità personale; attenta alle esigenze della carità, si apre alle diverse necessità di ciascuno, in modo particolare verso tutto quanto può essere di aiuto allo sviluppo, alle capacità di servizio di ciascun fratello.

31.  Il novizio, prima di emettere i voti, deve per scritto:
• cedere a chi vuole l’amministrazione dei suoi beni attuali;
• indicare chi potrà disporre del loro uso e usufrutto; (Can. 668 § 1)
• richiedere al Superiore Generale l’autorizzazione per eventuali modifiche (Can. 668 § 2).

32.
a. Con la professione « solenne » il religioso perde ogni potere
 di acquistare e di possedere.
b. Egli dovrà, prima di questa professione, redigere un atto di rinuncia in favore di chi vuole, possibilmente in forma valida anche secondo il codice civile. Questa rinuncia concerne i beni già in suo possesso e parimenti i beni di natura patrimoniale che gli saranno riconosciuti giuridicamente.
c. I beni che in seguito potranno pervenirgli da altre fonti saranno a favore dell’Istituto.
(Can. 668 § 4-5)

33.  Con il permesso del Superiore Generale e per rendere più radicale la sua povertà, un religioso a voti semplici perpetui può, per iscritto, rinunciare ai suoi beni patrimoniali.
(Can. 668 § 4b); D, 64
V. L’OBBEDIENZA

« Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato » (Gv 4, 34).
« L’obbedienza non è nient’altro che l’esercizio della fede; colui che obbedisce compie un atto di fede; una vita di obbedienza è una vita di fede; l’obbedienza non è che la fede messa in pratica ».
D. Gréa, Conf. luglio 1893; in VP, n. 46, p. 382.

34.  Uno con il Padre nella filiazione e nell’amore, il Signore Gesù ha sempre adempiuto la volontà del Padre; si è fatto servo degli uomini, fino a dare la propria vita per loro.
 Con il suo Fiat, Maria si è liberamente associata all’obbedienza del Figlio.
(cfr. Gv 10, 30; 10, 17-18; Mt 20, 28; Fil 2, 6 ss; Lc 1, 38.

35.  Uno con il Padre, che gli ha dato ogni potere, il Signore Gesù è depositario di una autorità suprema e insegna a governare a chi ne ha il mandato, come a tutti a obbedire.
 Dolce e fermo nello stesso tempo, rispettoso delle persone e di aiuto alla loro libertà nell’orientarsi nelle scelte da compiere, intransigente davanti a tutto ciò che potrebbe essere di ostacolo alla Parola, espressione del disegno di Dio, Egli è il “Maestro e Signore”.
Sottomesso al Padre che lo invia, ne esercita il potere, ricercando unicamente la gloria del Padre e il compimento della sua volontà.
(cfr. Mt 28, 18; 11, 29; 19, 21; 16, 22 ss; Gv 13, 13; 5, 30; 17, 4)

36.  Con il Cristo, al cui invito: « se tu vuoi... » abbiamo prestato ascolto e con la Vergine Maria, noi vogliamo accogliere per tutta la nostra vita la volontà del Padre, il quale si manifesta a noi attraverso la mediazione di persone e eventi, affinché lo amiamo e facciamo ciò che a lui piace.
(cfr. Mc 8, 34; Rm 13, 1-7; Gv 8, 29)

37.  Con la nostra professione del voto d’obbedienza, costituiti figli per adozione e pertanto liberi, noi liberamente facciamo, ad imitazione del Cristo, il Figlio per natura, dono della nostra volontà al Padre. Il voto di obbedienza sottomette tutta la nostra vita alla dipendenza dell’autorità legittima, secondo quanto prescritto dalle Costituzioni e dalle direttive dei nostri Libri di vita.
(Can. 601 e 672; cfr. C, 1)
 E poiché « là dove c’è amore, c’è libertà », non imitiamo l’obbedienza servile dello schiavo, ma quella del figlio che l’amore rende libero.
(cfr. Rom 8, 14 ss)

38.  In spirito di fede, dunque, noi vogliamo scoprire in comunità il progetto di Dio per essere più disponibili ad amare e servire. Uniti nella carità per il Signore e per i fratelli ricerchiamo insieme la volontà di Dio nella preghiera unanime, nel dialogo leale e nella sincera responsabilità e corresponsabilità.

39.  Noi esprimiamo e viviamo una tale obbedienza all'interno di una comunità fraterna, piccola porzione del Popolo di Dio, dove tutti (il corpo tutto intero, capo e membra, pur nella diversità dei ministeri) vivono secondo una regola scelta, accettata, amata.
 L’obbedienza è così la virtù di tutti i componenti della comunità, la virtù per eccellenza della vita comune. Essa ci aiuta, non senza rinunce e sacrificio, a crescere nella libertà di figli di Dio e ci inserisce nel disegno d’amore del Padre realizzato dal Figlio nello Spirito.
(cfr. 1 Cor 12, 4 ss; Gv 17, 19; Rom 8, 20-23; PC, 14)

40.  In questa cellula di Chiesa, il Superiore è colui nel quale i suoi fratelli riconoscono e rispettano l’autorità-servizio nella e per la comunità. All’interno della sua comunità, il Superiore, esercitando l’autorità ricevuta nel nome di Cristo e come Cristo, è colui che la rende una, che prende decisioni e ne assume le responsabilità, che si avvale della collaborazione attiva e gioiosa di tutti e ne condivide successi e fallimenti. Cerca con prudenza come ciascuno, in base alla grazia, alle qualità e nella fedeltà promessa, possa in concreto corrispondere alla volontà di Dio su di lui e lo aiuta nel compimento.

41.  L’autorità-servizio e l’obbedienza responsabile si armonizzano pertanto nel rispetto e nella fiducia reciproca: del “Superiore” riguardo alle persone dei religiosi a lui affidati,  dei religiosi riguardo a coloro che il Signore ha chiamati a un tale incarico di servizio.
(cfr. DVC, 37; SSA, 340: « Procurarci piacere nel giovare al gregge ».
(Nell’essere di giovamento al gregge).

42.  Fedeli allo spirito di Dom Gréa:
a) Noi nutriamo per il Papa, capo della Chiesa universale, una grande venerazione ed un profondo amore; a lui in forza del nostro voto, professiamo obbedienza filiale e incondizionata.    
(Can. 590 § 2)

b) Noi estendiamo un tale amore e una tale venerazione al Vescovo, capo della Chiesa particolare, il quale ci associa nel suo ministero pastorale. Secondo le norme del diritto comune, dobbiamo obbedienza filiale e totale alla sua autorità pastorale.

43.  Nei momenti di crisi e di contrasto, ci ricorderemo di aver impegnato la nostra vita nella fedeltà alla Parola di Dio e di essere stati chiamati a vivere ogni giorno e con maggior generosità possibile il mistero pasquale di « Colui che imparò l'obbedienza dalle cose che patì » e fu obbediente fino alla morte di Croce.
 Il Padre che lo ha risuscitato ci darà la vita nello Spirito.
(cfr. Eb 5, 8; Fil 2, 8)

44.  Compete solo ai Superiori Maggiori: Superiore Generale e Vicario generale, dare ordini « in nome dell’obbedienza ». Essi lo faranno raramente e in circostanze molto gravi.

VI. LA NOSTRA VITA  DI PREGHIERA, LITURGIA E CONTEMPLAZIONE

45. a) Poiché al centro di tutta l’attività pastorale vi è la celebrazione liturgica, espressione visibile del dono di salvezza agli uomini, noi prestiamo una attenzione e un impegno particolare alla Santa Liturgia, grazia per gli uomini e gloria di Dio, e soprattutto alla santa Messa che ne è ogni giorno l’azione principale e centrale.
 (cfr. SC, 10; DVC, 23; Can. 663 § 2)

b)  Alla nostra preoccupazione di dare al culto divino tutta la sua verità e dignità si unisce uno sforzo intenso affinchè i fedeli partecipino, per quanto compete loro, attivamente e pienamente alla celebrazione del mistero cristiano.
 (cfr. SC, 11; 19; 48; 106; PO, 5)
46.
a)  Il nostro amore tradizionale per la Lode divina, con cui la Chiesa circonda la liturgia sacramentale, ci impegna a svolgere comunitariamente e in abito da coro il servizio ecclesiale della Liturgia delle Ore.
 (cfr. D. Gréa, La Sainte Liturgie, p. 1; PO, 5, 13)

b)  Favoriamo la partecipazione attiva del popolo di Dio convinti che la Liturgia delle Ore, dovere dei chierici, non è un loro privilegio, ma è la preghiera pubblica della Chiesa convocata.
 (cfr. SC, 100; 103; DVC, 24)
 
c)  É in essa che la Comunità canonicale, unita alla Comunità cristiana a lei affidata, percepisce in modo particolare la sua unità e ogni mattina e sera, santifica il tempo degli uomini redenti in cammino verso l’eternità.
  (cfr. SC, 84; 99; PO, 4, 8; PC, 15)
D) É da essa che noi attingiamo, quale sorgente inestinguibile, il nostro fervore, la nostra fedeltà, la nostra gioia e la forza per la nostra attività pastorale.
 (cfr. SC, 90; PO, 5

47.  L'annuncio di Gesù Cristo e del suo messaggio di salvezza è uno dei compiti principali del nostro ministero pastorale. Ci dobbiamo dunque prodigare per offrire al mondo la Parola dopo averla noi stessi ascoltata e lungamente meditata. È questa Parola che suscita, conferma e arricchisce la fede e quindi fonda la Chiesa e la fa crescere. Tutto questo avviene mediante la predicazione, la catechesi ai ragazzi, agli adulti, ai credenti e ai non credenti « in ogni occasione opportuna e non opportuna ».
(cfr. CD, 30; PO, 13; LG, 44 b; Rm 10, 14-15; 2 Tm 4, 2)

48.
a)   Per adempiere questi compiti ecclesiali e per conseguire,  tramite essi, un’opera di salvezza e di santificazione e non una semplice attività umana e terrena, sono indispensabili una forte vita spirituale e un continuo cammino di santità. Non saremo dei veri operai del Regno se non coltiviamo una preghiera personale.
 (cfr. SC, 12-13; LG, 47; PO, 12-13,18; PC, 6,8; ES, 21)

b) La preghiera non è solamente la celebrazione comunitaria vissuta interiormente nel migliore modo possibile (Messa, Ufficio, Sacramenti), né solo un incontro di Dio nelle persone, negli avvenimenti, nelle attività della vita (che siano queste direttamente apostoliche o spirituali o no), ma è anche un incontro più personale con Dio, secondo l’esempio e il comando del Signore.
 (cfr. Lc 5, 12.16; Mt 6, 6)

c)  Si ritiene pertanto indispensabile che ciascun religioso e, per quanto possibile, ogni comunità stabiliscano alcuni momenti di vita interiore, quali: momenti di preghiera e di meditazione, qualunque ne sia la modalità, la frequenza e la periodicità, esercizi spirituali singoli o comunitari, ritiro annuale, o momenti di ricarica spirituale più lunghi in alcuni periodi della vita.

49.
a) La nostra spiritualità è quella proposta dalla Chiesa, nutrita dalla Parola di Dio, dai testi e dalla grazia della liturgia, senza un sovraccarico di devozioni particolari.

 Cfr. D. Gréa, Conf. VP, n.35, p.274:
 « Non abbiamo una spiritualità particolare, non abbiamo che la spiritualità della Chiesa. E a quella bisogna attenersi. Come la vita religiosa è la perfezione della vita della Chiesa, così la spiritualità dei religiosi deve essere la perfezione della spiritualità della Chiesa ».

b)   Parimenti la nostra ascesi sarà quella della Chiesa penitente, la quale incessantemente comunica alla morte del suo Signore e sarà anche quella del nostro essere religiosi, del nostro celibato, della nostra povertà, della nostra obbedienza sinceramente vissuta, e della vita comune accolta senza evasioni. Non vogliamo neppure dimenticare le tradizioni del nostro Istituto.
 (cfr. PO, 13; PC, 5; ES, 22; C, 52-59)

50. Prestiamo un culto veramente filiale, sia nella preghiera liturgica come in quella personale, in particolare la recita del Rosario, verso la Madre di Dio, Regina degli Apostoli e dei Santi, maestra di vita interiore e di contemplazione, patrona della nostra Congregazione.
(cfr. LG, 65, 67; Can. 663 § 4; D 82)

51.  Oltre a questa preoccupazione per una vita spirituale sempre più profonda attraverso un vivo rapporto con il Signore, ci dedicheremo allo studio. Questo è necessario per scrutare la sua Parola, per mantenere un contatto assiduo con la mentalità dei nostri fratelli, per rinnovare, inoltre, le nostre conoscenze e per seguire con discernimento e aggiornamento le grandi correnti del pensiero e della vita sia della Chiesa che del mondo.
(cfr. UR, 9; PC, 6; AG, 34; PO, 12, 19; ES, 16, 1; DVC, 22, 41; C, 94)


VII. MORTE E VITA NUOVA IN CRISTO


52. Per camminare alla sequela di Cristo, dobbiamo rinunciare a noi stessi e portare la nostra croce ogni giorno, poiché il servo non è più del Maestro.
(cfr. Lc 9, 23; Gv 15, 20)

53. Con il Signore, noi dobbiamo morire al peccato in modo da vivere con lui per Dio e per i nostri fratelli. La Croce ci libera dal peccato e ci invita al servizio gli uni degli altri nella carità. Dobbiamo continuamente spogliarci dell’uomo vecchio per rivestire l'uomo nuovo per non correre il rischio che, dopo aver predicato Gesù Cristo agli altri, siamo noi stessi qualificati.
(cfr. Rm 6, 10; Ef 4, 22; 1 Cor 9, 27)

54.  
a) Il lavoro apostolico comporta fatiche e contraddizioni; affrontandole con costanza, forza e gioia, completiamo in noi « ciò che manca alle sofferenze di Cristo per il suo Corpo che è la Chiesa ».

b)  La vita comunitaria esige umiltà, dolcezza, calma, benevolenza, pazienza, perchè sappiamo e possiamo, nella fedeltà alla grazia di ogni momento, « conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace » (Ef 4, 3).

c) La vita di preghiera e la fedeltà ai voti ed al loro spirito implicano anche la necessità dell’ascesi.

d) Inoltre le sofferenze fisiche e morali, le varie incertezze che la condizione umana comporta, la nostra autentica partecipazione alle sofferenze del mondo intero, l'invecchiamento e la morte stessa ci fanno partecipare attivamente al mistero della Croce del Signore.
 (cfr. Col 1, 24; Ef 4, 2-3)

55.  Accettare con tutto l’amore richiesto dal nostro essere religiosi, le varie pene e sofferenze, suppone che viviamo in un costante « spirito di penitenza ».
 Noi acquisteremo questo spirito se sapremo ancor più imporci forme volontarie di ascesi, scelte personalmente e comunitariamente. Queste sosterranno con la loro forza di testimonianza la nostra vita e il nostro annuncio di apostoli.
 Nella fedeltà allo spirito di Dom Gréa, avremo a cuore di sottolineare alcuni tempi liturgici mediante un impegno maggiore di conversione a Dio e ai fratelli con la preghiera,  con il digiuno, con l’elemosina, contenti di essere solidali - sia pure con un segno modesto - con i più poveri che mancano spesso del necessario, destinando loro ciò che è frutto della nostra privazione.
(cfr. SSA, 208; Pa, 11)

56. Consapevoli della nostra povertà radicale, della nostra condizione di peccatori e dell'invito continuo ad una conversione quotidiana, ricorriamo volentieri e con frequenza al sacramento della Penitenza, risposta di Dio alla nostra miseria e incontro privilegiato con il Signore che tramite la mediazione del sacerdote, ci purifica con il suo sangue e ci riconcilia con il Padre e con la Chiesa per una vita più santa.  Approfitteremo dei momenti di silenzio, all’inizio della Messa e di Compieta per esaminare la nostra coscienza, essendo la conoscenza di sé uno degli elementi importanti della nostra vita spirituale.

57. Se partecipiamo alle sofferenze e alla morte di Cristo, saremo anche con lui glorificati.
 Siamo già risorti con Lui, ma non abbiamo ancora raggiunto la meta. Tutta la nostra vita è un camminare in avanti verso il traguardo, come un atleta, per ricevere il premio promesso.
(cfr. Rm 8, 17; Fil 3, 14)

58. Dio stesso, che ci ha donato nello Spirito le primizie della nostra eredità e che è fedele, ci confermerà fino alla fine, donandoci  la sua pace e la sua gioia, quali caratteristiche del suo regno nella vita dell’uomo, frutto dello Spirito e segno della sua presenza.
(cfr. Ef 1, 14; 1 Cor 1, 8; Rm 14, 17; Gal 5, 22)

59. Fin d’ora viviamo di questa gioia e di questa pace. Queste raggiungeranno il loro pieno compimento nella comunione definitiva con il Padre e il suo Figlio Gesù nello Spirito.
(cfr. Gv 14, 27)

« Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e saldi.
A lui la potenza nei secoli. Amen! ».
(1 Pt 5, 10-11)

VIII. IL MINISTERO

60. Scopo del nostro Istituto è l'adempiere, in una vita comune integrale, i compiti pastorali di evangelizzazione, di riconciliazione, di vita sacramentale, di organizzazione, ecc., che Cristo Gesù ha affidato per la sua Chiesa ai suoi apostoli e ai loro successori, di cui noi desideriamo essere i modesti collaboratori là dove essi ci chiamano.
(cfr. DVC, 15, 24; CD, 27, 29-30, 34; LG, 28; cfr. S. Ignazio di Antiochia, Lettera ai cristiani di Smirne, 8: « Là dove è presente il vescovo, là sia la comunità, come dove c’è Cristo, ivi è la Chiesa cattolica ».

61.  Ogni religioso, sia questi sacerdote o fratello, sia questi impegnato direttamente in attività pastorali ed educative, o in compiti d’insegnamento, in funzioni amministrative, o in servizi ausiliari, ecc., sia questi in buona salute ed attivo o impedito  dalla vecchiaia e dalla malattia, partecipa all’attività di « ministero » che caratterizza l’Istituto e lo specifica.

1. Alla sequela di Cristo, secondo la missione che Egli ci affida per mezzo della Chiesa e nella Chiesa, noi siamo i promotori e i servitori del Popolo di Dio, preoccupati che ogni uomo diventi figlio di Dio e viva della sua vita in cammino verso il Regno. Inoltre ci preoccupiamo di formare comunità cristiane vive e aperte per contribuire, nella docilità alla grazia dello Spirito, a edificare la Chiesa, insieme di più comunità, chiamata a realizzare sempre più la sua unità e la sua cattolicità. È in queste comunità cristiane aperte che le nostre Comunità canonicali, aperte anch’esse, si propongono di lavorare al posto che è stato loro assegnato nella Chiesa, secondo il proprio carisma.
(cfr. LG, 13; AG, 2, 9; SC, 2)

 Esercitiamo tale servizio nella umiltà e in stretta comunione con i nostri fratelli nel sacerdozio chiamati come noi a fare crescere la Chiesa con il loro ministero.
(cfr. DVC, 26)

63. Poiché nella realizzazione dello stupendo disegno di Dio tutto parte dalla fede, nostro primo dovere è evangelizzare, annunciare Gesù Cristo e il Regno, dissipando le tenebre dell’ignoranza e precedere il Signore per preparare le sue vie. « Guai a me se non predicassi il Vangelo » (1 Cor 9, 16).
 Sarà nostra costante preoccupazione d'essere presso tutti annunciatori di speranza con la parola e la testimonianza.
(cfr. DVC, 23; Rm 10, 14; Lc 1, 76; DH, 11; AG, 5)

64. L’economia della salvezza chiama i credenti alla santità. La nostra attività pastorale, dopo aver suscitato la fede, ha come programma di accompagnare e di seguire il lungo cammino dei credenti verso la santità cristiana.
 Con la celebrazione della Liturgia offriamo ai fedeli la sorgente della vita di grazia e la via della preghiera. Prestando con sollecitudine il nostro fraterno e quotidiano aiuto facciamo in modo che questa chiesa, nata dalla Parola, cresca fino al punto che ognuno raggiunga la « misura che conviene alla piena maturità di Cristo » (Ef, 4, 13).
 Ciò facendo, non perdiamo di vista che la crescita in Cristo dei nostri fratelli implica una chiara consapevolezza della loro responsabilità verso la Chiesa e una partecipazioni ai compiti pastorali che sono tanto i loro quanto i nostri.
(cfr. LG, 41; SC, 2; DVC, 20)

65. Tale ministero di salvezza e di santificazione ci impegna totalmente: « L’amore di Cristo ci spinge » (2 Cor 5, 14).
 Esige innanzitutto una nostra personale santità, una carità che mai ceda alla mediocrità e non cada in alcuna indifferenza, ma che nella pazienza e nella speranza, faccia di noi dei fratelli devoti e premurosi servitori.
 Noi siamo aperti con il cuore e lo spirito a tutti i valori religiosi, culturali, sociali dei diversi ambienti umani.
(cfr. PO, 7; 12)

66.   Al servizio delle diocesi noi accettiamo, eccezion fatta per quegli incarichi che sono di competenza degli organi centrali e regionali dell’Istituto e della Confederazione, qualunque attività di ministero pastorale che gli Ordinari desiderino conferirci, purchè queste salvaguardino l’essenziale (la vita comune di fatto) della nostra vita canonicale. Preferiamo orientarci, senza esclusivismi, verso le parrocchie, optando sempre tuttavia, per le situazioni di vita che ci permettono allo stesso tempo di essere fedeli al nostro ideale comunitario realmente vissuto nelle comunità di fatto, ed essere veri testimoni presso gli uomini del nostro tempo.
 La vita specificatamente “missionaria”, presente nella storia delle comunità canonicali resta legata, nel nostro Istituto, alla richiesta e al consenso di coloro che ad essa si sentono chiamati.(cfr. DVC, 20,21, 25; Can. 678 § 1)

67. Sappiamo che non ci si improvvisa ministro della salvezza di Dio presso gli uomini. L'attività pastorale presuppone una lunga preparazione umana, spirituale, psicologica e tecnica.
 Oltre alle capacità acquisite negli anni di formazione, ci preoccuperemo di conoscere sempre più ciò che è necessario ad un sereno rapporto umano, ciò che è utile al dialogo pastorale e alla comprensione delle persone e dei loro comportamenti nelle diverse età e condizioni di vita. Questa preparazione, d’altronde, non è mai completa. Una “formazione permanente” è necessaria e noi restiamo  aperti per una competenza pastorale sempre più grande e rinnovata, a tutto ciò che può permetterci di aggiornare continuamente la nostra mentalità e il nostro rapportarsi con le esigenze delle persone e con l’evoluzione della società. Noi parteciperemo di buon grado a ciò che le diocesi organizzano al riguardo.
(cfr. DVC, 22; OT, 4; 8; 15; 29; 21)
IX. VOCAZIONE E FORMAZIONE

« Tutti i cristiani sono chiamati alla santità ».
(D. Gréa, L’Eglise, p. 448; cfr. LG, 5.)

68. Unica è la vocazione di tutti i battezzati alla santità, diverse le chiamate di Dio, differenti le modalità della libera risposta dell’uomo.
 Noi,  Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, vogliamo rispondere con gioia alla chiamata divina alla santità nello stato religioso che noi crediamo essere « ciò che esiste di più sostanziale e di più perfetto nell’essere della Chiesa ».
(D. Gréa, L’Eglise, p. 453)

  Vogliamo rispondere gioiosamente a Dio che ci chiama ad essere « degli inviati », alla sequela di Cristo e per mezzo di Lui, incaricati di servire i nostri fratelli nel e per il sacerdozio che edifica il Corpo di Cristo, la Chiesa,  finché egli venga.
  É in questa duplice prospettiva che vogliamo prendere in considerazione la questione delle « vocazioni » e della formazione.


1. DOVERE DI SUSCITARE VOCAZIONI

69. L’amore per il nostro ideale e la convinzione che esso rappresenta una tradizione sempre utile alla vita della Chiesa devono farci desiderare che altri abbraccino la vita canonicale.
  Anche se alcuni di noi o alcune delle nostre case hanno il compito specifico nel ricercare, nel suscitare e nell'accompagnare vocazioni canonicali, spetta a noi tutti e a ciascuno condividerne la responsabilità.
  cfr. Lettera di D. Gréa ai Priori, 2 Aprile 1902: « Il discernimento e l’accompagnamento delle vocazioni non spetta esclusivamente alle comunità più consistenti. I nostri priorati più semplici devono prendervi parte ».

70. Sapremo dunque creare occasioni e trovare modalità che ci permetteranno di trasmettere agli altri ciò che noi abbiamo ricevuto.
 Prima di tutto ricorriamo a ciò che è maggiormente alla nostra portata:
 - la preghiera e la penitenza cristiana, affinché si realizzi, anche per mezzo nostro, il piano salvifico di Dio;
 - l'impegno incessante di educare ad una fede generosa e al desiderio di donarsi.
 - alcune pubblicazioni appropriate
- l'indispensabile testimonianza della nostra vita personale,     
  vissuta nella radiosa gioia, « pasquale », e un autentico stile   
  di vita comunitaria e apostolica in tutte le nostre residenze.
            (cfr. OT, 2)

71. Solo così noi possiamo far conoscere il nostro ideale e suscitare interesse e amore alla vita canonicale:
  a) ai Vescovi, affinché possano presentare il valore di tale ideale di vita al loro clero;
  b) al clero specialmente a quello delle Chiese locali, a cui la nostra vita pastorale ci unisce così strettamente e spesso tanto fraternamente, manifestandogli così la tradizione della « vita apostolica »;
  c) agli adulti e ai giovani, in modo particolare a quelli delle nostre Comunità parrocchiali che a volte sono in cerca di un concreto ideale per vivere più profondamente la loro consacrazione battesimale;
  d) agli stessi ragazzi, poiché siamo convinti che lo Spirito soffia dove vuole e che anche ad essi può essere concessa la grazia di volersi consacrare al Signore.

72.
a) Scopo delle nostre Scuole Apostoliche (seminari minori) è quello di riconoscere nei comportamenti dei ragazzi scelti con cura una possibile chiamata di Dio, di coltivarne i germi con sapienza favorendone una disponibilità sempre più grande a tale grazia.
b) La scelta dei ragazzi, deve essere fatta in base alle loro attitudini che lascino intravedere una eventuale chiamata di Dio.
c) La formazione del ragazzo deve essere fatta in un ambiente sano e sereno e in modo graduale. Deve riguardare tutti gli aspetti della sua vita: umana, intellettuale e spirituale.
 Gli educatori faranno attenzione di evitare ogni condizionamento della libertà del ragazzo. Faranno pure tutto quanto è loro possibile per preservare e fortificare l'eventuale e prezioso dono della vocazione.
d) La direzione paterna dei Superiori, quella di educatori qualificati, come i contatti frequenti con la famiglia e con il proprio ambiente sociale sono del tutto necessari perché il ragazzo giunga con naturalezza, in un vero clima di famiglia, ad una sufficiente maturità affettiva e ad una conoscenza del mondo proporzionata alla sua età.

2. POSTULATO

73.    Il postulato - soprattutto per i giovani che non provengono dalle nostre Scuole Apostoliche - è un tempo di conoscenza più approfondita:
- per il postulante della vita nel Cristo, nella quale egli desidera impegnarsi più profondamente, come è vissuta nella comunità.
-per la comunità delle diverse attitudini del candidato che troverà così un “passaggio progressivo dalla vita del mondo alla vita del noviziato”.
(cfr. RC, 11 § 1)

74. Il postulante durante un periodo che potrà variare a giudizio dei Superiori (senza tuttavia oltrepassare abitualmente i due anni) e sotto la direzione di un formatore potrà ugualmente continuare il suo cammino di crescita umana, intellettuale e professionale.  
(cfr. RC, 12)

74. Durante gli ultimi anni dei loro studi secondari i giovani delle nostre Scuole Apostoliche verranno gradualmente avviati ad una conoscenza più profonda della vita religiosa alla quale aspirano.

3. NOVIZIATO

76. Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell’Istituto, è una tappa fondamentale voluta dalla Chiesa per coloro che in sincerità desiderano consacrarsi a Dio nella vita religiosa.
Il Superiore Generale ed il suo Consiglio ammetteranno al noviziato soltanto coloro che rispondono pienamente alle indicazioni del Diritto.
(Can. 641-645; D, 119)
 Vissuto quanto più intensamente possibile il noviziato è un tempo forte per:
- una conoscenza della volontà di Dio ed un incontro più personale con il Signore Gesù;
- una conoscenza della Congregazione, della sua storia, del pensiero del Fondatore, del suo ideale, della sua spiritualità affinché il novizio possa giudicare se questa corrisponde alla sua vocazione e alle sue attitudini;
- una conoscenza umile e serena di sé in totale apertura a Dio che chiama;
- una prima esperienza pratica della vita comune;
- un primo approccio  alla vita pastorale;
 (cfr. Can. 652 § 2)

77. Affinché possa già vivere con generosità secondo lo spirito dei voti e delle virtù della vita religiosa, il novizio CRIC sarà premurosamente iniziato:
a) ad una lettura fruttuosa del disegno di Dio nella Bibbia e nella Chiesa per scoprire attraverso un incontro personale Dio che ama gli uomini e li invita ad associarsi a questo amore;
b) ad una conoscenza teorica e pratica della Santa Liturgia.
 La Bibbia e la Liturgia, infatti,  sono le fonti essenziali della nostra spiritualità e della nostra preghiera;
c) allo studio dei nostri Libri di vita;
d) a continuare eventualmente o a completare altri studi profani utili alla sua formazione, senza però un impegno di esami o di diplomi.
 (cfr. Can. 652 § 5)

78. Il novizio, alla luce di Dio, si abituerà a conoscersi più a fondo con le sue qualità per farle fruttificare, con i suoi limiti per poterli correggere con la grazia di Dio. Si lascerà guidare dagli uomini e dagli eventi che, accettati nella fede, lo aiuteranno a scoprire il disegno di Dio sulla sua vita.

79.  Il novizio, condividendo la stessa vita dei suoi fratelli, i quali si prenderanno a cuore di aiutarlo con il loro esempio e i loro consigli, apprenderà direttamente le esigenze della « vita in comunità » e ne scoprirà le ricchezze.

80.  Il novizio, realizzando con maggior generosità il suo stato di battezzato che lo ha spogliato « dell'uomo vecchio » per rivestirlo « dell’uomo nuovo », « peccatorum onera deponens et quam dulcis est Dominus gustans », rispondendo ai molteplici inviti del Signore che lo chiama alla santità, imparando gradualmente a prendere in mano la sua vita in una « disciplina » accettata e voluta, il novizio diventerà « discepolo » del Signore e in questo modo si preparerà a consacrarsi a Dio.                  
(cfr. PC, 5)

81.  
a)  Il Padre Maestro dei novizi deve essere un sacerdote religioso  a voti solenni (o perpetui). Egli è nominato dal Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio (cfr. C, 120 b 2). Egli è colui che nella comunità, scelta per essere « luogo educante », ha l’incarico diretto e immediato della formazione dei novizi sotto l’autorità dei Superiori Maggiori.
(cfr. Can. 650 § 2)

b) Spetta al Padre Maestro stabilire i programmi più adatti, informare periodicamente i Superiori Maggiori, fissare con loro « periodi di esperienze apostoliche » ed altre attività utili alla formazione dei novizi o di un determinato novizio.
 (cfr. Can. 648 § 2)

82.  Il noviziato comprende un periodo di dodici mesi vissuti nella casa a tale scopo regolarmente designata. Una assenza superiore a tre mesi, con o senza interruzione, lo renderà invalido, salvo il caso già previsto dai Can. 647 § 3 e 648 § 2; una assenza  superiore  a quindici giorni deve essere ricuperata.
 Il Superiore Generale, in caso di dubbio, potrà prolungare questo periodo di sei mesi, ma non oltre. (Can. 653 § 2).
 Al termine del loro noviziato
- su loro domanda scritta e secondo il parere del Padre Maestro,
- dopo il consulto dei professi e di coloro che risiedono abitualmente nella casa che ospita il noviziato (D 121),
- dopo il voto deliberativo dei Consiglieri Generali (C 120 b 3),
i novizi potranno essere chiamati dal Superiore Generale a emettere i voti temporanei.

83.  
a)  Spetta di diritto al Superiore Generale ricevere i voti.
b)  Egli può delegare chi vuole per riceverli in sua vece.
c)  Tale esplicita delega deve essere menzionata nella formula di professione.
 
84.   Tali voti temporanei sono emessi per un periodo di tre anni, rinnovabile (anno per anno) per un secondo triennio (salvo i casi eccezionali previsti dal Can. 657 § 2). I professi s’impegnano così a vivere la vita della comunità Cric in tutte le sue espressioni
 
85.  Formula della Professione:

 « Per la gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito,
  io N. N.
 faccio nelle vostre mani, padre N. N. (nome e funzione)
  (quando è necessario: delegato del Superiore Generale)
 voto a Dio per (... durata ... voto solenne)
 di castità, povertà, e obbedienza,
 secondo la Regola di Sant’Agostino
 e le Costituzioni dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione.
 Mi siano di aiuto la Beata Vergine Maria Immacolata,
 Sant’Agostino nostro Padre e tutti i santi dell’Ordine canonicale ».

86. Quanto all’abito, che è uno dei segni esterni della consacrazione, i professi si conformeranno generalmente alle prescrizioni suggerite ai chierici dalle rispettive Conferenze episcopali, rispettando, tuttavia, le antiche tradizioni riguardo all’abito di alcune nostre Comunità regionali.


4. STUDENTATO
87.  I giovani religiosi, destinati o no al sacerdozio, consapevoli della sublimità del compito a cui sono chiamati, adoperandosi secondo la ricchezza di grazia che hanno ricevuto con la loro prima professione, continuano la propria formazione lungo gli anni del loro scolasticato (« secondo noviziato »).

88.  Saranno guidati da Padri Maestri particolarmente incaricati di loro, con una competenza pedagogica sperimentata e più « testes vitae » che « magistri disciplinae ».
  Collaboreranno spontaneamente con loro e con tutti quelli che contribuiscono alla loro formazione.
  Corresponsabili di una tale educazione mai compiuta, forgeranno progressivamente in loro l’uomo, lo spirituale, l’apostolo, capace di rispondere alle chiamate di Dio e ai bisogni della Chiesa.
(cfr. Conf. episc. del Lombardo-Veneto 14.11.69, n. 38)

89. La casa dello scolasticato sarà materialmente attrezzata in modo da rispondere al proprio scopo, secondo i moderni criteri di funzionalità, senza lusso né superfluo.
Più importante invece sarà il clima spirituale, che deve contribuire a formare una vera comunità di fede, di pietà, di carità: è infatti la carità nell’obbedienza che deve:
 animare i rapporti di fiducia tra educatori e giovani religiosi, di amicizia tra tutti,
 portare ad una stima reciproca nell’accoglienza degli altri,
 favorire il dialogo franco, serio e sereno, dove ognuno si senta responsabile del proprio fratello,
 favorire inoltre l’apertura al mondo esterno, e in particolar modo al mondo dei giovani.

Una tale apertura si realizzerà in una volontà di incontro, di condivisione amichevole delle reciproche esperienze di vita. Organizzati con cura, tali contatti potranno essere di grande aiuto ai giovani religiosi per vivere nella gioia la loro donazione al Signore e suscitare  forse negli altri il desiderio di condividerla.

90. Poiché le virtù cristiane e sacerdotali si innestano sulle virtù dette “umane”, lo studente continuerà ad arricchire i diversi aspetti della sua personalità, sviluppando in lui quelle virtù di base, tra le quali: senso di giustizia, gentilezza e cordialità, ecc., in vista dello sviluppo armonioso di una libertà creatrice unita alla preoccupazione del bene di tutti nell’insieme di una vita fatta propria per scelta.
Poichè deve essere un giorno l’apostolo capace di capire i problemi di tutti, e da uomo aperto a ogni conoscenza del sapere, soprattutto quello della scienza di Dio, considera lo studio, compiuto secondo le disposizioni della Ratio studiorum, quale proprio dovere di stato, quale lavoro essenziale a cui l’impegna la sua povertà religiosa .

91. Chiamato a testimoniare il Cristo morto e risorto - definizione dell’apostolo in Atti 1,8 ; 4,33 - lascia ancor più che il Signore formi in lui l’uomo di Dio che saprà portare agli altri ciò che ha contemplato.

a) Persuaso del prevalere dello spirituale sul tecnico, pur indispensabile da conoscersi, imparerà innanzitutto ad amare la preghiera personale e comunitaria ;
  
b) Si abituerà a realizzare una unità vitale tra la preghiera e il suo studio come con ogni altra sua forma d’attività, per conoscere sempre più intimamente il mistero di Dio e poterlo quindi trasmettere;
  
c) il “padre spirituale” di ciascuno ricoprirà un ruolo importante in questa formazione dei giovani: li aiuterà a vedere più chiaramente in loro il disegno di Dio sulla loro vita, li sosterrà nei loro sforzi per superare le inevitabili difficoltà e sviluppare quindi ogni loro risorsa personale.

92.
a) Poiché deve annunciare il Vangelo, lo studente imparerà a conoscere i metodi e la prassi dell’evangelizzazione. Anche se gli obblighi della sua vita di studente lo pongono in una certa misura al di fuori della vita di ministero, si inizierà gradualmente - contatti diversi, tirocini durante le vacanze o esperienze pastorali, qualora possa interrompere gli studi - alle diverse forme e settori dell’apostolato.

b)  L’anno detto “anno di pastorale” che segue il corso normale degli studi teologici sarà per il religioso chierico un anno di formazione professionale per l’evangelizzazione. Anche il religioso fratello riceverà una formazione pastorale e, eventualmente, professionale, in base alle sue prerogative e capacità.

93. Quando la sua preparazione sarà ritenuta sufficiente e la sua personalità umana e religiosa alquanto stabile, lo studente si impegnerà definitivamente nell’Istituto con i voti solenni.
(Can. 657 ; C. 120 b 3)

Al termine della sua formazione e nel caso che abbia raggiunto l’età richiesta (Can. 1031 § 1 e 4), potrà essere chiamato al sacerdozio.


5. FORMAZIONE PERMANENTE

94. È prova di maturità l’essere convinto che la formazione non termina con l’impegno definitivo o con il ricevere gli ordini sacri: questa deve continuare lungo tutta l’esistenza, con la stessa capacità di disponibilità e di ricerca:

a) affinché il religioso persegua il suo “divenire umano” nelle esperienze felici e tristi, soprattutto nella monotonia della vita quotidiana;
  
b) affinché lasci continuamente crescere in lui, nelle successive tappe della sua vita, il Cristo che in lui vuole raggiungere la sua pienezza;
c) affinché aggiorni incessantemente le sue conoscenze teologiche e umane, allo scopo di saper sempre parlare agli uomini d’oggi con il linguaggio d’oggi: studi, sessioni, aggiornamenti, “anno sabbatico” quando ciò sia possibile.

I superiori dovranno fare di tutto per offrire ai loro fratelli la possibilità concreta di condurre a buon fine un tale programma.
(Cfr. OT, 22 ; PC, 18 ; Ef 4,11)

6 USCITA DALL’ISTITUTO

95.  a) Nei casi :

  in cui un religioso domandi di passare ad altro Istituto (Can. 684, 685 ; C. 120 b 8);
  in cui un religioso domandi di essere riammesso all’Istituto (Can. 690 § 1 ; C. 120 b 5);
  in cui un religioso a voti temporanei domandi dispensa dai voti (Can. 688 § 2; C. 120 b 4)
  in quelli più dolorosi di uscita dopo la professione solenne (o perpetua) (Can. 691-693) ; o di rinvio (Can. 694-704),

ci si attenga alle prescrizioni del Diritto (Cf. Anche C. 120 a 3).

b)  Un membro che si esce dall’Istituto o che viene dimesso non può rivendicare nulla per qualunque servizio reso all’Istituto, verranno tuttavia rispettate le esigenze dell’equità e della carità (Can. 702).

X. IL GOVERNO



1. LE  COMUNITÀ  LOCALI

96.  
 a)  La comunità locale è la prima e indispensabile cellula di tutto l’Istituto. È in questa che il religioso fa esperienza diretta sia della sua vita religiosa che di quella pastorale, e nello stesso tempo può vivere in pienezza secondo la regola presente nei nostri libri di vita.

b)  La fedeltà di ciascuno ai propri impegni e responsabilità in questa vita quotidianamente vissuta, è la linfa che dà consistenza a tutto l’organismo, ne assicura la sua continua crescita, la sua vitalità e il suo vigore. Senza questo impegno personale e comunitario, tutto rimane lettera morta e sterile.
 
c)  Per questo motivo le comunità saranno formate, in linea di principio, da almeno tre (3) religiosi.
 
d)  Il Superiore è l’anima di questa cellula vivente.


97. Ogni religioso che per motivi di ministero o per salute è costretto a vivere isolato (Can. 665 § 1) deve far riferimento ad una comunità locale.


2. I  SUPERIORI  LOCALI

98. Nomina

a)  I superiori locali vengono nominati dal Superiore Generale e dal suo Consiglio, per sei (6) anni. Il loro mandato è rinnovabile, secondo lo spirito del can. 624 § 1 e § 2.
Durante il loro mandato, per motivi di bene comune, di salute o per necessità pastorali possono essere chiamati ad altri incarichi.

b)  Se il superiore deve essere contemporaneamente parroco di una parrocchia, è necessario un accordo con il Vescovo del luogo.

99. Attitudini [qualità]

a)  Per essere superiore locale, bisogna:

  essere sacerdote ;
  avere tre anni di professione solenne (o perpetua), salvo il caso in cui il Superiore Generale e il suo Consiglio non decidano diversamente.

b)  Il Superiore Generale e il suo Consiglio pertanto sceglieranno, per adempiere a tali funzioni, religiosi aventi qualità di guide e animatori spirituali. Le loro capacità amministrative sono ugualmente da prendersi in considerazione.
 
c)  Quando si tratta di designare, nello stesso tempo un religioso come parroco in una parrocchia, è importante tenere presente la preparazione e le attitudini pastorali, come anche le esigenze della comunità cristiana a cui è mandato, senza dimenticare il vantaggio pastorale che ne può derivare per tutta la Chiesa locale.


100. Funzioni:

a)  Il superiore locale ha come compito primario di dirigere, sostenere e consigliare i propri fratelli. Veglia sulla vita religiosa, pastorale, intellettuale di ciascuno, offrendo a tutti i mezzi per la formazione e la crescita.

In tale compito, è aiutato:

  nelle comunità che hanno più di sei (6) religiosi, dai Padri del “piccolo consiglio locale”, nominati dall’Animatore regionale previa consultazione della comunità; il superiore locale designa tra questi chi lo sostituirà in caso di assenza o d’impedimento;
  nelle case con meno di sei (6) religiosi, è la comunità che funge da consiglio locale; il superiore stesso designerà il suo eventuale sostituto
(cf. Can. 627)

b)  la funzione del superiore locale è più una funzione di presenza fraterna che di comando. Il superiore è colui che deve promuovere l’animazione, le iniziative, il coordinamento degli incarichi; la sua preoccupazione  inoltre, non è tanto di imporre il suo punto di vista quanto di pervenire con i suoi fratelli ad una intesa comune e ad un comune impegno nel lavoro e nella fatica. E ogni qualvolta sia possibile, il superiore preferirà esser colui che suggerisce, suscita la partecipazione attiva degli altri e sa accogliere e far proprie le idee e le iniziative dei propri fratelli.

c)  deve, con i suoi confratelli, condurre una vita pienamente fraterna fatta di scambi, di incontri fraterni, di reciproco aiuto, di  preghiera e di momenti distensivi.

d)  i superiori locali eviteranno di chiudersi negli angusti limiti della propria comunità. Si preoccuperanno della vita di  tutto l’istituto.

e) è consigliabile che il superiore assegni l’incarico di economo ad un altro religioso diverso da lui, il quale resterà tuttavia sotto la sua autorità (cf. Can. 636 § 1). In tale assegnazione di compiti, si terrà conto della distinzione delle casse della comunità e delle attività.

101. Poteri
a)  I permessi correnti riguardanti la vita comune e la vita religiosa giornaliera vengo dati dal superiore locale.
 
b)  A lui i religiosi presentano periodicamente le loro spese, consegnano, per metterlo in comune, quanto guadagnano.
 
c)  Controlla i conti delle opere importanti di cui ognuno può avere la responsabilità.
 
d)  E’ lui che autorizza le brevi assenze, i viaggi per le necessità di ministero e di lavoro.
 
e)  Utilizza per il bene dei propri religiosi le facoltà che il Superiore Generale gli avrà delegato.

3. LE  COMUNITA’  REGIONALI

Nota: Le espressioni “Comunità regionali” e “Animatori regionali” riguardano tutte le possibilità previste dagli articoli 102 § a et b et 105.

102. Per vivere il più possibile l’ideale voluto da Dom Gréa;

 per conformarci ai principi del Vaticano II (sussidiarietà, corresponsabilità) ;
 per dare più vitalità alle ricchezze culturali e storiche dei vari gruppi etnici ;
 Per lasciare alle comunità locali una certa autonomia che permetta loro di gestire la propria vita e il proprio sviluppo, la nostra Congregazione, tramite il suo Capitolo generale, secondo la situazione delle case e dei religiosi:

a) Raggruppa le comunità locali in comunità regionali ogni qual volta si  realizzano le condizioni richieste dal Direttorio, D. 194 ;
 
b) assicura alle comunità locali che non realizzano ancora tali condizioni un animatore incaricato del loro territorio e il diritto di eleggere i propri delegati al Capitolo Generale (comunità territoriale) ;
 
c) una comunità locale che non sia riconosciuta come “comunità territoriale” dipende direttamente dal Superiore Generale.

103. Ogni religioso appartiene normalmente alla Comunità d’origine. Solo se professo solenne (o perpetuo) può essere aggregato a un’altra comunità, dietro sua domanda e con il suo consenso, previa decisione del Superiore Generale e del suo Consiglio.

4. GLI ANIMATORI REGIONALI

104.  Attitudini :

a)  Per essere Animatore, bisogna essere sacerdote, avere trenta (30) anni, normalmente tre (3) anni di professione religiosa solenne (o perpetua) e appartenere alla rispettiva comunità;

b)  in casi particolari, la Comunità può proporre come animatore un religioso che non ne fa parte, ma che già vi lavori; in casi eccezionali, un religioso di un’altra comunità;

c)  l’animatore non può essere allo stesso tempo Vicario generale o consigliere.

105. Nomina :

a)  Gli animatori di una comunità regionale e di un territorio non ancora costituito in comunità regionale sono nominati dal Superiore Generale e dal suo Consiglio, previa consultazione degli interessati ;

b)  se un territorio comprende una sola casa, il superiore locale ne è ordinariamente l’animatore, salvo che il Superiore Generale e il suo Consiglio non decidano diversamente.

106. Mandato:

Il mandato dell’animatore regionale dura come quello del Consiglio generale, cioè sei (6) anni.

107. Ruolo:

Mentre i superiori locali si preoccupano prima di tutto e più direttamente delle persone, il ruolo dell’animatore regionale consiste nel vegliare sulla vita della Comunità, aiutando i superiori locali nell’esercizio delle loro funzioni.

A lui spetta in proprio:

a) di costruire e conservare l’unità vivente delle comunità locali tra loro (ritiri, incontri periodici);
  
b) di prendersi cura dell’importante questione delle vocazioni, di condividere con tutti la preoccupazione dello sviluppo dell’Istituto e della diffusione della vita canonicale;
  
c) di vegliare sulla formazione permanente dei religiosi, di prendersi cura della loro salute e del necessario riposo;
  
d) di concedere le autorizzazioni per viaggi importanti fuori del territorio;
  
e) di nominare un economo regionale e di vigilare sulla sua amministrazione;
  
f) di favorire i rapporti della propria Comunità regionale con le altre in modo da conservare uno spirito di fraternità, di scambi e di aiuto reciproco:
  
g) di rappresentare la Congregazione presso le autorità civili e religiose;
  
h) di informare il Superiore Generale e il suo Consiglio della vita e delle varie attività della propria comunità per mezzo di un rapporto annuale scritto prima della riunione del Consiglio generale;
  
i) di essere, di diritto, membro del Consiglio generale allargato.
  Tutto ciò richiede, oltre la benevolenza e la dedizione, un profondo senso di comunione fraterna nel massimo ideale e nel comune servizio alla Chiesa.

108. Sostituzione :

In caso di dimissioni, di morte o di destituzione dell’animatore regionale il Superiore Generale e il suo Consiglio designeranno un altro religioso al suo posto, previa consultazione degli interessati.

5. IL SUPERIORE GENERALE

109. Eleggibilità .

Per svolgere il compito di Superiore Generale, bisogna essere sacerdote, avere trentacinque (35) anni compiuti e dieci (10) anni di professione religiosa solenne (o perpetua)

110. Mandato.

a)  Il Superiore Generale viene eletto per un periodo di sei (6) anni;
 
b)  è rieleggibile (cf. Can. 624 § 2);
 
c)  risiede generalmente nella casa generalizia di Roma, salvo che, in un caso specifico e con il consenso del suo Consiglio, non decida diversamente.

111. Responsabilità.

a)  La funzione del Superiore Generale consiste nel guidare pastoralmente e nell’amministrare tutta la comunità secondo le linee e le regole stabilite dalle Costituzioni, il Direttorio generale e le decisioni dei Capitoli generali. La sua autorità è un servizio offerto a tutti;
 
b)  è, innanzitutto, il promotore e l’animatore dell’ideale canonicale che abbiamo scelto come nostra regola di vita, e il custode della sua integrità;
 
c)  costituisce l’unità di tutte le comunità, regionali e locali, e di tutti i religiosi nonostante la diversità di età, di lingua e di nazione;
 Suo ruolo è suscitare la carità fraterna e la comprensione fra tutti;
 
d)  a lui spetta di coordinare le attività generali della Congregazione e di vegliare sul bene comune;
 
e)  anima lo slancio spirituale di ciascuno verso la perfezione, orienta, sostiene, incoraggia le iniziative pastorali;
 
f)  rappresenta la Congregazione presso le autorità della Chiesa, presso la Confederazione canonicale, e nella assemblee dei Superiori Generali;
 
g)  dovrà visitare, personalmente o tramite un delegato, tutte le case della Congregazione e, per quanto possibile, tutti i religiosi isolati, almeno ogni tre anni;
 
h)  favorirà lo spirito comunitario e canonicale, sosterrà lo sforzo pastorale con i suoi consigli, le sue lettere e circolari. Promuoverà così, da parte sua, un necessario e costante dialogo;
 
i)  difenderà gli interessi della Congregazione, proteggerà i diritti e la sicurezza dei religiosi facendo o facendo fare tutti i passi utili presso la Santa Sede, i Vescovi e, eventualmente, le autorità civili;
 
j)  non  è incompatibile con la sua carica che il Superiore Generale assuma delle attività pastorali, permanenti, nella misura in cui le sue responsabilità glielo permettono. Ciò avverrà sempre con il consenso del suo Consiglio.

112. Poteri.

a)  per dirigere la Congregazione, il Superiore Generale gode di tutti i poteri che il Diritto gli conferisce;
 
b)  la sua autorità si estende a tutte le comunità, regionali e locali, a tutti i religiosi, come in tutti i campi, spirituale, pastorale, economico nel rispetto delle autorità intermediarie stabilite;
 
c)  ha la facoltà di delegare i suoi poteri per l’adempimento di alcuni atti;
 
d)  designa gli eventuali visitatori per una Comunità regionale;
 
e)  concede le dispense che ha la facoltà di accordare ogni qual volta il bene dei singoli o delle comunità lo richieda. Può dispensare “ad tempus“ alcuni religiosi da certi obblighi imposti dalle Costituzioni;
 
f)  è arbitro nei conflitti che possono sorgere e vigila per salvaguardare la libertà che tutti i religiosi hanno di comunicare direttamente con lui;
 
g)  ha il controllo sull’autorità esercitata dagli animatori regionali o i superiori locali che sostiene e consiglia. Segue il lavoro di coloro ai quali la Congregazione ha conferito dei compiti d’interesse generale come l’economato generale e il procuratore generale.


IL VICARIO GENERALE

113. Eleggibilità.

Il Vicario generale deve essere sacerdote, avere almeno trenta (30) anni di età e sette (7) di professione religiosa solenne (o perpetua).

114. Funzioni.

a)  In modo del tutto particolare, il Vicario generale assiste il Superiore Generale nel suo compito ; è il suo principale collaboratore e consigliere;
 
b)  sostituisce il Superiore Generale, con tutti i poteri a lui propri, ogni qual volta questi sia assente o impedito;
 
c)  a lui spetta, in caso di destituzione, di dimissione accettata dalla Santa Sede o di morte del Superiore Generale, convocare, d’accordo con il Consiglio, il Capitolo di elezione entro tre mesi. Nel frattempo, assume la direzione della Congregazione;
 
d)  d’accordo con il Consiglio, potrà svolgere altri incarichi purchè non ne ostacolino o impediscano la sua totale disponibilità.

115. Sostituzione
In caso di dimissione, di destituzione o di morte, spetta al Consiglio, con voto collegiale, provvedere alla sua sostituzione momentanea. Il prossimo Capitolo, ordinario o straordinario, elegge un nuovo Vicario generale.

I CONSIGLIERI

116. Eleggibilità

a)  I Consiglieri devono essere sacerdoti, avere trenta (30) anni di età, e cinque (5) di professione religiosa solenne (o perpetua);
 
b)  sono eletti dal Consiglio generale in numero di tre (3);
 
c)  in caso di dimissione, di destituzione o di morte di uno dei Consiglieri, il Superiore Generale e il suo Consiglio provvedono alla sua sostituzione provvisoria fino al prossimo Capitolo.
(cf. C 120 §  a 1)

IL CONSIGLIO GENERALE

117.  
a) Accanto al Superiore Generale, il Consiglio comprende il Vicario generale e i Consiglieri;
b) tali membri del Consiglio rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Superiore Generale;
c) il loro compito consiste nell’aiutare il Superiore Generale nella direzione della Congregazione e nell’applicazione delle direttive dei Capitoli generali, con i loro giudizi, i loro suggerimenti, i loro pareri o loro voti.

118. RIUNIONI

a)  È di competenza del Superiore Generale convocare il Consiglio;
 
b)  le riunioni avranno luogo secondo le necessità: ve ne devono essere almeno una all’anno, di più se necessario;
 
c)  il Consiglio verrà convocato se almeno due (2) dei suoi membri ne fanno richiesta.

119. DELIBERE

a)  L’ordine del giorno viene stabilito dal Superiore generale e comunicato in tempo utile ai membri del consiglio, unitamente alla convocazione. Egli deve tener conto delle proposte avanzate da questi;
 
b)  il Consiglio non può deliberare che con presenza di metà dei suoi membri, quando si tratti di un voto deliberativo;
 
c)  le decisioni che richiedono il voto deliberativo del Consiglio vengono prese a maggioranza di voti;
 
d)  un voto consultivo può essere espresso per lettera o per telefono;
 
e)  un reso-conto generale verrà inviato ad ogni religioso, per informazione fraterna.

120. POTERI.

a)  Le seguenti questioni richiedono un voto collegiale del Consiglio (cf. Can. 119) ;

1.  Accettazione delle dimissioni, destituzione e sostituzione di un membro del Consiglio.
2.  Nomina, accettazione di dimissioni, destituzione e sostituzione dell’Economo generale, del Procuratore generale e del Segretario generale.
3.  Rinvio di un religioso, nei casi previsti dal Diritto (cf. Can. 696, 699 § 1).

b)  Un voto deliberativo del Consiglio sarà richiesto per le questioni seguenti :

1.  Convocazione dei Capitoli ordinari o straordinari, e fissando la data e il luogo.
2.  Organizzazione del noviziato:
 apertura, trasferimento o chiusura della casa del noviziato;
 nomina del Padre Maestro;
 ammissione al noviziato, dopo consultazione di coloro che vivono nella comunità locale ;
 autorizzazione per un candidato di fare il proprio noviziato in una casa dell’Istituto diversa dalla comunità del noviziato (cf. Can. 647 § 2) o in una casa della Confederazione canonicale.
3.  Ammissione alla professione temporanea o solenne, dietro proposta del Padre Maestro e dopo consultazione dei professi della casa di formazione dove vivono gli interessati (cf. Can. 656 § 3).
4.  Autorizzazione a un professo temporaneo di lasciare definitivamente l’Istituto, nel caso in cui i suoi voti non siano ancora giunti a compimento (cf. Can. 688 § 2).
5.  Riammissione nell’Istituto, senza l’obbligo di ripetere il noviziato, di un ex-novizio che abbia fatto tutto il suo noviziato, di un ex-professo temporaneo o di un ex-professo perpetuo (cf. Can. 690).
6.  Ammissione agli Ordini, secondo il rapporto del Superiore della casa di formazione di questi religiosi.
7.  Concessione ad un religioso di vivere un periodo prolungato, non superiore ad un anno, al di fuori delle case della Congregazione (cf . Can. 665).
8.  Autorizzazione per il passaggio da un Istituto ad un altro (cf. Can. 684 § 1).
9.  Concessione ad un professo solenne (o perpetuo), per motivi gravi, di un’esclaustrazione al massimo per tre anni (cf. 686 § 1).
10.  Domanda alla Santa Sede di imporre un’esclaustrazione ad un religioso (cf. Can. 686 § 3).
11.  Fondazione di una casa previo accordo scritto del Vescovo del luogo, o soppressione dopo aver avvisato in tempo l’Ordinario (cf. Can. 609 § 1 e 616 § 1).
12.  Nomina e sostituzione degli animatori regionali e dei superiori locali, tenuto conto del parere delle comunità interessate; presentazione di un religioso per la nomina di parroco al Vescovo del luogo (cf. Can. 520 e 682).
13.  Delega di alcuni poteri agli animatori regionali o ai superiori locali.
14.  Approvazione dei Direttori particolari di comunità regionali o di casa di formazione.
15.  Approvazione di conti e di bilanci annuali dell’economo generale e decisioni finanziarie importanti.
16.  Autorizzazione per un professo perpetuo alla rinuncia, in tutto o in parte, dei suoi beni patrimoniali (cf. Can. 668 § 4).

c)  Per le questioni seguenti, si richiede semplicemente un voto consultivo del Consiglio:

1.  Per interdire ad un professo temporaneo di rinnovare i suoi voti temporanei o di emettere la sua professione perpetua (cf. Can. 689 § 1 ).
2.  Per inoltrare una procedura canonica di rinvio per qualcuno dei casi enumerati al can. 696 (cf. Can. 697).
3.  Per trasferire un religioso da una Comunità locale ad un’altra.


121.  Atti del Consiglio

Gli atti del Consiglio, gli argomenti trattati, le decisioni prese con indicazione dei voti del Consiglio, verranno per ogni riunione registrate dal Segretario generale in un verbale, che dovrà essere approvato e firmato dai membri del Consiglio. Tali resoconti saranno conservati in un quaderno o libro del Consiglio generale.

CONSIGLIO GENERALE ALLARGATO.

122.
a) Il Consiglio generale allargato ha come scopo quello di assicurare e promuovere l’unità della Congregazione e di sviluppare la solidarietà tra le regioni. È un luogo di esercizio della  corresponsabilità. È di sostegno al Superiore Generale e al Consiglio ordinario.
  
b) Sono membri di diritto del Consiglio generale allargato:
- i membri del Consiglio generale,
- gli Animatori regionali,
- l’Economo generale.
 
c Con il consenso del suo Consiglio, il Superiore Generale può invitare l’uno o l’altro dei religiosi.

123. Funzioni.

Il Consiglio generale allargato ha come funzioni :
  l’informazione reciproca dei suoi membri ;
  la verifica, in uno spirito di collaborazione, dell’attuazione delle direttive del Capitolo ;
  il coordinamento delle iniziative riguardanti la vita dell’Istituto nel suo insieme e la formazione dei giovani ;
  lo studio delle risposte da dare alle problematiche attuali della Chiesa.

124. Convocazione

Il Consiglio generale allargato viene convocato dal Superiore Generale secondo le necessità, tuttavia almeno una volta durante il suo mandato.

125. Il Consiglio generale allargato detiene soltanto un potere consultativo.

10. GLI UFFICI GENERALI.

126. Nomina

a)  All’inizio del loro mandato, il Superiore Generale e il Consiglio, con voto collegiale, procedono alla nomina di un Segretario generale, di un Economo generale e di un Procuratore generale.
( Cf. Can. 119 ;  C 120 a 2 )

b)  Tali diversi uffici possono essere svolti, se il Consiglio lo ritiene opportuno, da un membro del Consiglio stesso.
 
c)  Il Consiglio ha sempre la facoltà di rimuoverne gli incaricati; con lo scadere, tuttavia, del  mandato del Superiore Generale e del suo Consiglio termina anche il loro incarico. Possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio.

127. Funzioni del Segretario generale

a)  Il Segretario generale redige i verbali delle sedute del Consiglio e li sottopone all’approvazione e alla firma del Superiore Generale e degli altri membri del Consiglio;
 
b)  su ordine del Superiore Generale, invia le convocazioni, le lettere, le circolari;
 
c)  tiene aggiornati gli elenchi dei religiosi attivi, dei religiosi ammalati e dei religiosi defunti;
 
d)  ha la custodia degli archivi della Congregazione e dei suoi documenti storici e spirituali.

128. Funzioni dell’Economo generale e amministrazione dei beni dell’Istituto.
(Cf. D 163 ss.)

a)  All’Economo generale sono affidati l’amministrazione e la gestione dei beni mobili e immobili che la Congregazione, in quanto persona giuridica, ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare o alienare secondo le condizioni stabilite dal Diritto (cf. Can. 634) ;
 
b)  conserva, ordinati con cura, i titoli di proprietà, i testi dei contratti, i titoli (obbligazioni e azioni), la documentazione riguardante i debiti, e qualunque incartamento relativo all’amministrazione  delle finanze;
 
c)  conserva il registro dei conti (spese ed entrate) della Congregazione, dove riporta alla fine di ogni anno i dati da presentare nel bilancio per il Consiglio generale;
 
d)  d’accordo con il Superiore Generale, compie tutti gli atti dell’amministrazione ordinaria. Necessita delle direttive scritte del Superiore Generale e del suo Consiglio (C 120 b 15) per atti d’amministrazione straordinaria: acquisto di immobili, costruzioni (e affitti) di locali di proprietà dell’Istituto, per spese superiori al tetto precedentemente fissato dal Consiglio, e per tutte le alienazioni; per quelle che superano il montare della somma stabilita dalla Santa Sede si richiede il ricorso alla stessa (Can. 638 § 3);
 
e)  esercita anche una certa sorveglianza sui beni posseduti dalle case, riceve i conti semestrali delle stesse e i loro versamenti ed è in contatto con gli economi regionali e locali che collaborano con lui;
 
f)  presterà attenzione, anche con visite se necessario, alle necessità delle case più povere o improduttive, ai religiosi soli, agli ammalati e agli anziani e mette al corrente il Consiglio in modo tale che nessuno sia privo del necessario.



129. Funzioni del Procuratore generale.

a)  Sotto l’autorità e secondo la richiesta del Superiore Generale, tratta tutte le questioni concernenti i rapporti con la Santa Sede. Mantiene naturalmente una discrezione assoluta riguardo agli affari trattati, soprattutto se questi riguardano le persone.
 
b)  è al servizio delle comunità regionali e locali per tutte le pratiche inoltrate che riguardino le relazioni con la Santa Sede, e mette al corrente il Superiore Generale su quanto gli può essere domandato.

11. I CAPITOLI GENERALI

130. Il Capitolo generale detiene, nella Congregazione, l’autorità suprema (cf. Can. 631 § 1).

131. Periodicità.

a)  II Capitolo ordinario viene necessariamente convocato:
  al termine del mandato del Superiore Generale;
  in caso di dimissioni, di sostituzione o di morte del Superiore Generale;

b)  Capitoli straordinari  possono essere convocati dal Superiore Generale e il suo Consiglio, per un motivo grave. Devono esserlo se un terzo dei religiosi lo chiede espressamente.

132. Attività

Il Capitolo generale ha come scopi e principali funzioni:

a)  di proteggere il patrimonio spirituale dell’Istituto o di promuovere il suo aggiornamento e il suo adeguamento (cf. Can. 661 § 1 e 578);
 
b)  di procedere alle elezioni generali, quando hanno luogo (cf. Can.631);
 
c)  di prendere le grandi decisioni e orientamenti riguardanti gli affari d’importanza vitale per tutto l’Istituto.


133. Il Capitolo generale esamina il testo delle Costituzioni e del Direttorio generale per un più adeguato aggiornamento. Ogni cambiamento delle Costituzioni verrà sottoposto alla Santa Sede.

134.  Il Capitolo generale ha competenza per costituire, modificare o sopprimere le Comunità regionali.
(Cf. C 102 e D 194)

135. Convocazione

a)  Il Capitolo generale viene convocato dal Superiore Generale e dal suo Consiglio. Tale convocazione è portata a conoscenza dei religiosi per mezzo di una circolare con almeno sei (6) mesi d’anticipo;
 
b)  la circolare comunicherà l’ordine del giorno del Capitolo;
 
c)  i religiosi possono domandare con lettera al Superiore Generale l’iscrizione all’ordine del giorno di tale o talaltra questione importante, purchè la cosa si faccia un mese prima dell’apertura del Capitolo e che la richiesta sia controfirmata da due confratelli.

136. Data e luogo

La data e il luogo per lo svolgimento del Capitolo generale saranno scelti dal Superiore Generale e il suo Consiglio, che prenderanno ogni precauzione affinché il Capitolo si possa svolgere normalmente con tutti i servizi necessari.

137. Membri del Capitolo.

a)  Sono membri del Capitolo generale ordinario :

  il Superiore Generale, il Vicario generale e l’Economo generale, al termine del mandato;
  gli Animatori regionali designati secondo l’articolo 102a delle Costituzioni ;
  i delegati eletti dai collegi.

b)  Sono membri del Capitolo straordinario :

  il Superiore Generale e i membri del Consiglio;
  l’Economo generale;
  gli Animatori regionali designati secondo l’articolo 102a delle Costituzioni;
  i delegati eletti dai collegi.

c)  Segretari aggiunti, osservatori ed esperti possono venire invitati, senza però che abbiano voce nelle decisioni:

  sia dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio;
  sia dal Capitolo stesso.

138. Elettori dei Delegati.

a) I soli religiosi a voti solenni (o perpetui) sono elettori dei delegati che avranno voce deliberativa. Li eleggono tenendo conto del numero complessivo dei religiosi, compresi quelli a voti temporanei;
  
b) Ogni Comunità regionale costituita secondo l’articolo 102a delle Costituzioni forma un collegio elettorale. Sarà pertanto rappresentata al Capitolo generale dal proprio animatore (che è membro di diritto), e da un delegato ogni dieci (10) religiosi e frazione minima di cinque (5);
  
c) i religiosi di una comunità territoriale eleggono un solo delegato. Se tale comunità comprende almeno quindici (15) religiosi eleggono un secondo delegato;
  
d) i religiosi con voti temporanei riuniti in un unico collegio avranno un delegato, il quale avrà solo voce consultiva.

139. Eleggibili

Sono eleggibili come delegati al Capitolo:

  dai collegi regionali, ogni religioso con voti solenni (o perpetui);
  dal loro rispettivo collegio, un religioso con voti temporanei.

140. Elezione dei delegati.

a)  L’elezione dei delegati avviene a  scrutinio segreto, in un solo turno, con una scheda dove ogni elettore indica, seguendo la lista completa degli eleggibili, il o i delegati di sua preferenza come anche un numero corrispettivo supplenti (cf. D 151 - 152);
 
b)  in caso di parità di suffragi, la priorità spetta al più anziano per prima professione e per età.

SVOLGIMENTO DEI CAPITOLI ORDINARI

1. Apertura del Capitolo.

141.
a) Spetta al Capitolo prendere atto e ratificare le elezioni dei delegati dopo che a loro volta il Superiore Generale e il Vicario generale ne abbiano esaminato i reso-conti;
  
b) il Superiore Generale dichiara il Capitolo ufficialmente e validamente aperto;
  
c) da questo momento, nessun membro del Capitolo può essere sostituito per qualunque motivo con il suo supplente.


2. Elezione del segretario del Capitolo.

142. Il Superiore Generale, assistito dai due più giovani membri del Capitolo in qualità di scrutatori, presiede quindi all’elezione del Segretario del Capitolo, che avviene a maggioranza relativa di voti.

3. Relazione sui mandati.

143.
a) Il Superiore Generale fa un rapporto scritto riguardo al mandato che era stato a lui conferito.
  L’Economo generale fa inoltre un reso-conto, precedentemente sottoposto al Superiore Generale e al suo Vicario, della sua amministrazione e della situazione finanziaria della Congregazione;
b) il Capitolo può domandare tutte le spiegazioni ritenute necessarie; poi prede atto di tali resoconti, i quali saranno riposti negli archivi.

4. Consegna dei poteri.

144. A questo punto il Superiore Generale, a nome proprio e a nome del suo Consiglio, rimette i suoi poteri al Capitolo, pur continuando a svolgere gli affari correnti dell’amministrazione fino all’elezione del suo successore.



5. Elezione del Presidente del Capitolo

145. Il più anziano tra i membri del Capitolo, assistito dai due scrutatori (cf. n. 142), procede all’elezione di colui che assumerà la presidenza del Capitolo finchè non verrà eletto il Superiore Generale. Tale elezione avviene a maggioranza relativa dei voti.

6. Lavoro del Capitolo

146. Visione generale sulla vita dell’Istituto.
Il Capitolo passa quindi a scambi di opinioni sulla vita dell’Istituto, i suoi progetti, i suoi problemi.


7. Elezione del Superiore Generale

147.
a) Quando il Capitolo lo riterrà opportuno, si procederà alla elezione del Superiore Generale secondo la procedura seguente:

1)  L’elezione del Superiore Generale si effettua a scrutinio segreto e sono richiesti i due terzi dei voti.
2)  Se il primo scrutinio non dà alcun risultato, un periodo di riflessione e di consultazione sarà concesso ai membri del Capitolo e si procederà ad un secondo scrutinio, quindi, se necessario, ad un terzo e ad un quarto, concedendo sempre un tempo libero dopo ogni scrutinio.
3)  Se il quarto scrutinio sarà, parimenti, senza risultato, i soli due Padri che hanno ottenuto più voti saranno eleggibili ma non elettori, e con un quinto scrutinio si cercherà di ottenere per uno dei due i due terzi dei voti.
4)  Qualora di nuovo l’elezione non sarà acquisita con questo quinto scrutinio, verrà eletto, allo scrutinio seguente, colui che otterrà la maggioranza dei voti.
5)  In caso di parità risulterà eletto il più anziano per prima professione religiosa, o per età.
 
b)  Il risultato dell’elezione viene immediatamente proclamato al Capitolo dal presidente.
c)  l’eletto dichiara pubblicamente - dopo una riflessione, se lo desidera - la sua accettazione o il suo rifiuto.
d)  Qualora l’eletto non sia al Capitolo, gli si notificherà immediatamente la sua elezione e dovrà manifestare la sua accettazione o il suo rifiuto entro due giorni da tale notifica (cf. Can. 164 e 177).
e)  In caso di rinuncia, la procedura riprende daccapo. Colui che ha rinunciato rimane eleggibile.
f)  Il reso-conto dell’elezione deve essere stilato dal Segretario, quindi approvato e firmato da tutti i membri del Capitolo.

8.  Installazione del Superiore Generale

148.
a) Il nuovo Superiore Generale questo momento presiede il Capitolo e ne dirige i dibattiti.
  
b) Una cerimonia di insediamento, comprendente la professione di fede (Can. 833 § 8), segnerà l’inizio del suo mandato e permetterà a tutti i membri del Capitolo e ai religiosi della casa di manifestare la propria obbedienza.
(Cf. D Allegato A)


9. Elezione del Vicario generale.

149.
a) L’elezione del Vicario generale avviene a scrutinio segreto e secondo la seguente modalità:
1. Per i primi tre scrutini sono richiesti i 2/3 dei voti.
2. Al quarto scrutinio, i soli due Padri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti saranno eleggibili, ma non elettori, e sarà richiesta la maggioranza assoluta.
3. Al quinto scrutinio, sarà sufficiente la maggioranza relativa.
4. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per prima professione religiosa, o per età.
b) Una volta eletto, il Vicario generale partecipa di diritto al Capitolo.

10. Elezione dei Consiglieri.

150.

a)  Si richiede una singola elezione per ogni Consigliere.
b)  L’elezione di ogni singolo Consigliere avviene a scrutinio segreto e secondo la modalità seguente:

1)  Per i primi due scrutini sono richiesti i 2/3 dei voti.
2)  Per il terzo scrutinio, la maggioranza assoluta.
3)  A partire dal quarto scrutinio, i soli due Padri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti sono eleggibili, ma non elettori.
4)  La maggioranza assoluta è richiesta al quarto scrutinio.
5)  Al quinto scrutinio, basta la maggioranza relativa.
6)  In caso di parità risulterà eletto il più anziano per prima professione, o per età.
c)  Il Capitolo inviterà i Consiglieri assenti, ma avranno solo voce consultiva.


11. Continuazione del lavoro del Capitolo

151. Una volta terminato l’insediamento del nuovo Consiglio, il Capitolo prende in esame le altre questioni poste all’ordine del giorno.

12. Chiusura del Capitolo

152. Quando i membri del Capitolo giudicano che il lavoro secondo l’ordine del giorno fissato è terminato, il Superiore Generale ne proclamerà ufficialmente la chiusura.




SVOLGIMENTO DEI CAPITOLI STRAORDINARI

153. L’apertura del Capitolo e l’elezione del Segretario avvengono come per i Capitoli ordinari
(cf. C 141 e 142)
154. Il Capitolo tratta quindi gli argomenti messi all’ordine del giorno

155. Per la chiusura si applica la procedura fissata per i Capitoli ordinari.
(cf. C 152)



DELIBERAZIONI DEI CAPITOLI

156.

d)  Le elezioni e le decisioni del Capitolo per essere valide richiedono la presenza dei 2/3 dei membri. Si  considera come presenti i “capitolanti” malati, se sono nella casa ; ci si recherà a prendere il loro voto se i 2/3 dei “capitolanti” lo richiede.  
  
e)  Le decisioni del Capitolo per avere piena validità devono essere approvate con i 2/3 dei voti. Il Capitolo delibera a voto segreto, salvo che, per delle questioni ritenute minori, l’assemblea non accetti all’unanimità che si possa votare per alzata di mano.
  
f)  Se al primo scrutinio non si ottengono i 2/3 dei voti, su richiesta di un membro del Capitolo si procede ad un secondo e anche ad un terzo scrutinio, dopo di che la proposta è o accettata o respinta, sia che ottenga o meno i 2/3 dei voti; in caso d’intoppo, il Capitolo delibera sulla procedura da seguire.
  
g)  Le decisioni del Capitolo generale non possono essere annullate o modificate che dall’autorità di un altro Capitolo.




AL SERVIZIO DELLA PERSONA

“ La Gloria di Dio, è l’uomo vivente”   S. Ireneo

157. I Superiori e i membri dell’Istituto devono tener presente il valore della persona umana in seno alla Comunità fraterna, in modo che tutti possano pervenire, conformemente alla loro aspettativa, nella libertà e nella gioia, alla pienezza della loro vita e della loro perfezione in Cristo.

158. Manifesteremo concretamente, con segni d’amore effettivo, di dedizione e di sensibilità e secondo le diverse necessità di ciascuno, il rispetto che nutriamo per la persona umana. Questo è il senso dei rapporti che legano e subordinano in seno alla Comunità i religiosi gli uni agli altri.

159. Tale rispetto non può che crescere nella misura in cui gli anni segnano con il loro peso le forze e le facoltà dei nostri fratelli.
(Cf. Qo 11, 12 ; 12 ss.)

“ Se qualcuno dicesse : “ Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore : chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da Lui : chi ama Dio, ami anche il suo fratello”
(1 Gv 4, 20 - 21)


160. “ Il Signore vi conceda di osservare tutte queste norme con amore. Siate religiosi innamorati della bellezza spirituale che emana dalla santa condotta il buon profumo di Cristo, non come schiavi sotto la legge, ma come uomini liberi, sotto la grazia. Questo libretto sia per voi come uno specchio in cui possiate rimirarvi”...
(RSA 6/4, 5)

 “ Dobbiamo considerare la Regola quale Parola di Dio, come una lezione dello Spirito per orientare la nostra vita... Dobbiamo aggrapparci alle nostre Regole come l’edera all’albero. Una volta attaccata, sale rapidamente, tuttavia se qualcuno viene a staccarla, cade e non si tiene più diritta”.
(Gréa, VP pp. 265 - 266, conf. S. Antonio
22 aprile 1895)

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